L'esenzione dal pagamento dell'IMU per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare nonché dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, trova applicazione esclusivamente allorquando il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 06/09/2022, n.3722
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA Commissione Tributaria REGIONALE LAZIO
SEZIONE IX
riunita con l'intervento dei Signori:
Lo Surdo Antonio - Presidente
Colaiuda Serafino - Relatore
Flamini Luigi Maria
ha emesso la seguente
SENTENZA
(omissis…)
- ricorrente
(omissis…)
- resistente
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe i sig.ri L. R. e A. B. impugnavano gli avvisi di accertamento I.M.U. 2013 n. 201300**** e 201300**** del 2018, emessi dal Comune di Viterbo, notificati, rispettivamente, il 12 e il 3 gennaio 2019, chiedendo, previa sospensione, dichiararsi la nullità assoluta degli stessi e, sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione e nel merito dichiararsi che gli appartenenti alle forze armate non sono tenuti al pagamento sulla prima casa anche se la residenza è altrove, con vittoria di spese. A sostegno della domanda deducevano:
l'intervenuta prescrizione quinquennale;
la non debenza dell'imposta trattandosi di immobile destinato a prima casa dove i ricorrenti non abitano, essendo uno di loro militare e risiedendo entrambi in caserma;
il difetto di motivazione.
Il Comune di Viterbo, in sede di costituzione in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra R. per violazione dei termini cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, poi, evidenziava la legittimità degli avvisi.
In particolare, faceva presente la loro tempestività essendo stati gli stessi consegnati a Poste italiane entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Con riferimento al presupposto impositivo rappresentava l'impossibilità di invocare l'esenzione ex art. comma 5-bis, del decreto-legge n. 102 del 2013, non avendo i contribuenti mai presentata apposita denuncia in tal senso.
In ultimo, segnalava la manifesta infondatezza della censura fondata sull'asserito difetto di motivazione, contenendo l'atto impugnato tutti gli elementi idonei a porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva.
All'udienza del 18 novembre 2019 la Commissione, ritenuti non sussistenti i presupposti cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
Alla successiva udienza del 25 novembre 2019, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 632/2019, depositata il 11/12/2019, la C.T.P. di Viterbo, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da R. L., accolse il ricorso di B. A. nei limiti di cui in motivazione, compensò le spese di giudizio.
La Commissione ritenne di accogliere preliminarmente l'eccezione di parziale inammissibilità formulata dalla difesa del Comune, perché fondata.
Dalla documentazione in atti risultava che la sig.ra R. aveva ricevuto l'atto impugnato il 3 gennaio 2019 e aveva proposto ricorso solo il 13 marzo 2019, ben oltre il termine di sessanta giorni fissato dall'art. 21 del D.Lgs. 546 del 1992.
Nel merito, osservava che l'avviso impugnato era stato tempestivamente spedito, mentre la ricezione della raccomandata spedita il 24 dicembre 2018 risulta avvenuta in data 3 gennaio 2019.
Pertanto, in applicazione dei recenti arresti della Suprema Corte (exmultis - Cass. Sez. Unite, 17 maggio 2017, n. 12332), secondo cui la scissione degli effetti applicabile non solo alla species delle notificazioni, ma all'intero genus 3 delle "partecipazioni comunicative", da intendersi come comunicazioni che prevedono necessaria cooperazione di soggetti terzi, la notifica della cartella deve ritenersi tempestiva.
La C.T.P. ritenne infondato il motivo di ricorso incentrato sul difetto di motivazione poiché, nel provvedimento in esame risultano chiaramente indicati tutti gli elementi posti alla base della pretesa impositiva.
Accolse il ricorso con riferimento alla insussistenza del presupposto impositivo a norma dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 102/2003, risultando che il B. R. risiedeva e dimorava presso una caserma dove prestava servizio in qualità di militare appartenente alle forze di polizia dello Stato; pertanto, l'IMU limitatamente al 2° semestre 2013 non era dovuta.
La sentenza è impugnata dal Comune di Viterbo che ne chiede la riforma e la vittoria delle spese.
Sostiene che i primi giudici siano incorsi nella "violazione del comma 5-bis del D.L. n. 103 del 31/08/2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28/10/2013 e violazione art. 360 c.p.c. omissione fatto decisivo della controversia."
L'appello risulta regolarmente notificato per PEC ma, il contribuente, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia origina dal disposto dell'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28 ottobre 2013, che esenta dalla applicazione dell'imposta municipale propria IMU, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, il personale in servizio permanente"… appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. L'agevolazione doveva essere richiesta dall'interessato al Comune con specifica dichiarazione, che però non veniva presentata.
Osserva la Commissione che il Comune di Viterbo, nella propria costituzione in giudizio prima e nell'appello poi, non contestava l'appartenenza del Sig. B. al corpo della Polizia di Stato; tuttavia, si opponeva al godimento da parte di questi dell'agevolazione, non avendo il contribuente assolto all'onere lui imposto, espressamente previsto dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge, di presentare la dichiarazione I.M.U., a pena di decadenza dal beneficio.
Sul punto si richiama il comma 5-bis, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 124 del 28/10/2013, che testualmente recita:
"Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma".
In altre parole, il contribuente avrebbe dovuto presentare, entro il 30/06/2014, la dichiarazione I.M.U. 2013, indicando che l'immobile, pur non corrispondente a quello di residenza anagrafica dei soggetti passivi, era la dimora abituale, oltre a dichiarare il possesso degli altri requisiti, quali l'appartenenza alle Forze di cui a comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 102/2013.
Le suesposte considerazioni inducono questa Commissione ad accogliere l'appello.
La mancata attività processuale del contribuente, induce la Commissione, a compensare le spese di giudizio.
PQM
La Commissione
• accoglie l'appello del Comune di Viterbo e
• compensa le spese del grado.