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Sentenza

Il rapporto d'impiego, ivi compreso quello del militare appartenente all'...
Il rapporto d'impiego, ivi compreso quello del militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni, qualificabile quale atto recettizio, e la revoca di queste ultime può essere sempre fatta valere, validamente ed efficacemente, fino alla data di notifica dell'accettazione.
Cons. Stato Sez. II, 25/01/2021, n. 753Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2021) 25-01-2021, n. 753


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8985 del 2012, proposto da

F.S., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Costantini, con domicilio eletto presso l'avvocato Federico Antignani, in Roma, alla Via Alfredo Fusco, n. 104

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore;

rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima-bis) n. 8133 del 26 settembre 2012, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021 (tenuta ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con L. 25 giugno 2020, n. 70) il Cons. Roberto Politi;

Nessuno presente per le parti;
Svolgimento del processo

1. Espone l'appellante - Carabiniere scelto - di aver presentato all'Amministrazione di appartenenza, in data 24 settembre 2008, una lettera di collocamento in congedo; e di averla, quindi, revocata il successivo 23 dicembre 2008.

Con nota prot. n. (...), in data 29 gennaio 2009, notificata in data 11 febbraio 2009, il 1^ Reparto - S.M. - Ufficio Personale Brigadieri, appuntati e Carabinieri, ha rigettato la richiesta del ricorrente di revoca della precedente domanda di cessazione di servizio.

2. Con ricorso N.R.G. 3723 del 2009, proposto innanzi al T.A.R. del Lazio, il signor F. ha chiesto l'annullamento del provvedimento anzidetto.

Costituitasi l'Amministrazione intimata, il Tribunale ha respinto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che:

- a fronte della presentazione, da parte del sig. F., di istanza di cessazione dal servizio con contestuale collocamento in congedo a decorrere dal 1 novembre 2008 (ultimo giorno di servizio 31 ottobre 2008) - con nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 22 ottobre 2008, veniva comunicata al Comando della Regione Carabinieri "Lombardia" l'accettazione della domanda presentata dal sig. F., al quale la stessa nota veniva notificata in data 30 ottobre 2008.

Conseguentemente, in ragione dell'"accettazione delle dimissioni del ricorrente ... anteriormente alla data in cui lo stesso ha presentato istanza di revoca della domanda di cessazione dal servizio" ed avuto riguardo alla circostanza che "tale accettazione era stata formalmente comunicata al ricorrente, il quale, pertanto, non poteva più presentare alcuna istanza di revoca dal momento che la precedente domanda di cessazione dal servizio era divenuta irrevocabile stante l'intervenuta accettazione da parte dell'Amministrazione", ha ritenuto infondato il mezzo di tutela innanzi ad esso proposto.

3. Avverso tale pronuncia, il signor F. ha interposto appello, notificato il 21 novembre 2012 e depositato il successivo 19 dicembre, lamentando che essa sia inficiata sotto i seguenti profili:

Carenza assoluta di potere. Violazione dell'art. 21-bis della L. n. 241 del 1990 come introdotto dalla L. n. 15 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della L. n. 599 del 1954. Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 16 e 26 della L. n. 1168 del 1961. Errore nei presupposti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione. Violazione dell'art. 1334 c.c. Violazione del principio di recettizietà delle dimissioni nel pubblico impiego.

Fermo il carattere recettizio del provvedimento di accettazione delle dimissioni, rileva il ricorrente come la nota prot. n. (...) in data 22 ottobre 2008, sia una mera comunicazione interna, intercorsa fra il 1^ Reparto - S.M. - Ufficio Personale Brigadieri, Appuntati e Carabinieri ed il Comando della Regione Carabinieri "Lombardia", con la quale veniva autorizzata la cessazione dal servizio dell'interessato "al fine di consentire l'emissione del formale provvedimento di collocamento in congedo nella categoria della riserva".

Non sarebbe, per l'effetto, ravvisabile nella nota anzidetta carattere di "formale" comunicazione in ordine all'accoglimento delle dimissioni presentate dall'odierno appellante; né, in ogni caso, il 1^ Reparto dello Stato Maggiore aveva attribuzioni al fine di accogliere le dimissioni del militare (tale prerogativa risultando esercitabile esclusivamente da parte del Comandante Generale dell'Arma, ai sensi dell'art. 12 della legge - ratione temporis applicabile - n. 1168 del 1961).

Ancorché in presenza di delega attivata dal Comandante Generale nei confronti del Comandante del 1^ Reparto al fine dell'accettazione delle dimissioni dal servizio presentate da appartenenti all'Arma, assume parte appellante che l'atto in prime cure avversato sia illegittimo, in quanto privo di contemplatio domini.

Conclude il sig. F. per l'accoglimento dell'appello; e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 27 dicembre 2012, l'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, ed ha, con memoria depositata in atti il successivo 31 dicembre, confutato le argomentazioni addotte a sostegno del proposto mezzo di tutela, conclusivamente invocandone la reiezione.

5. L'appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 19 gennaio 2021.
Motivi della decisione

1. Va, in primo luogo, escluso che - come dall'appellante sostenuto - il Capo del 1^ Reparto S.M. Ufficio Personale Brigadieri, appuntati e Carabinieri, difettasse di attribuzioni, al fine di accogliere le dimissioni presentate dall'interessato, in quanto il relativo potere sarebbe stato esercitabile esclusivamente da parte del Comandante Generale dell'Arma, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1168 del 1961.

È ben vero che, secondo quanto indicato nella disposizione da ultimo richiamata (ora abrogata, ma ratione temporis operante), "il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato ... con determinazione del comandante Generale dell'Arma", nei casi diversi da quelli dallo stesso articolo di legge disciplinati alle lettere s), d) ed f).

Ma è altrettanto vero che, come posto in luce (e documentalmente comprovato) dall'Avvocatura Generale dello Stato (cfr. memoria in data 31 dicembre 2012), la competenza a provvedere alle operazioni di congedo, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di congedo ai fini dell'emissione dei provvedimenti formali, ha formato oggetto di delega (decreto n. 106 del 7 luglio 2006 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) tra l'altro, nei confronti dei Capi Reparto.

Escluso, per l'effetto, che l'attribuzione de qua sia stata esercitata da organo incompetente, neppure è condivisibile l'ulteriore rilievo, dalla stessa parte appellante formulato, in ordine alla carenza di "contemplatio domini": non potendo, secondo la tesi di parte, ammettersi una "tacita" spendita del potere rappresentativo, in difetto di espressa indicazione dell'imputazione, nei confronti del delegante, degli effetti dell'atto posto in essere dal delegato.

Se il soggetto delegante, investito in via originaria dell'attribuzione a provvedere in una determinata materia, conferisce ad altro organo o ad altro ente, autoritativamente ed unilateralmente, una competenza di tipo derivativo nella medesima materia (con conseguente esercizio, da parte del delegato, del potere in nome proprio), va escluso che l'atto posto in essere dal delegato necessiti di (espressa) contemplatio domini, atteso che la traslazione del potere di provvedere è stata consumata - e perfezionata - proprio con l'adozione della determinazione delegatoria; senza che - ulteriormente - il potere esercitato dal delegato abbisogni di ulteriore esternazione della riferibilità della volontà da quest'ultimo esercitata al titolare dell'attribuzione stessa.

2. Quanto, poi, al fondamentale nucleo assertivo che connota l'appello all'esame, il sig. F. - riproducendo doglianze già articolate in prime cure - sostiene che la revoca delle dimissioni dal medesimo presentate sarebbe anteriore al perfezionamento dell'accettazione di queste ultime, in ragione del carattere recettizio che connota tale ultimo atto.

È ben vero che integra principio consolidato, quello per cui il rapporto d'impiego, ivi compreso quello militare, cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni, qualificabile quale atto recettizio, con il riveniente corollario che la revoca di queste ultime può essere sempre fatta valere, validamente ed efficacemente, fino alla data di notifica dell'accettazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2015, n. 4107; nonché Sez. IV, n. 4197/2013 e n. 3450/2012; Sez. V, n. 5384/2011).

Va peraltro osservato, quanto alla vicenda all'esame, che la nota del 22 ottobre 2008 - recante accettazione delle dimissioni presentate dall'odierno appellante - è stata notificata nei confronti di quest'ultimo alla data del 30 ottobre 2008: con la conseguenza che, a fronte dell'intervenuta accettazione delle dimissioni e della notifica di tale atto anteriormente alla revoca della domanda (23 dicembre 2008), deve escludersi qualsivoglia concludenza alle argomentazioni, dalla parte peraltro diffusamente esposte, in ordine alla violazione del principio di recettizietà dei provvedimenti amministrativi.

Né può, diversamente, sostenersi che l'atto, come sopra notificato alla data del 30 ottobre 2008, sia configurabile quale "mera comunicazione interna relativa all'intenzione di accogliere la domanda di congedo": dal letterale tenore di quest'ultima, essendo dato evincere - in modo, invero, non equivoco - la volontà di accogliere siffatta richiesta ("la domanda con la quale il militare ... ha chiesto di cessare dal servizio ... è accolta").

3. La constatata infondatezza delle doglianze articolate con il presente appello, impone la reiezione di quest'ultimo, con riveniente conferma dell'appellata sentenza del T.A.R. Lazio.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. S.F. al pagamento, in favore dell'appellata Amministrazione della Difesa, delle spese inerenti il presente grado di giudizio, in ragione di Euro 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Giovanni Sabbato, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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