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Sentenza

Inidoneità al servizio nella Polizia di Stato....
Inidoneità al servizio nella Polizia di Stato.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 14-05-2020) 20-07-2020, n. 4641
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7942 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione prima quater, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2017.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2020, svoltasi in video conferenza, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, il consigliere Nicola D'Angelo;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Il signor-OMISSIS- ha impugnato al Tar per il Lazio, Sede di Roma, il giudizio di inidoneità riportato in sede di verifica dei requisiti psico-fisici nel concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato per l'anno 2017.

1.1. In particolare, dopo aver superato le prove scritte e quelle di efficienza fisica, in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici, l'apposita Commissione medica con verbale del 13 aprile 2018 lo ha dichiarato non idoneo per la seguente ragione "-OMISSIS-."

1.2. Il ricorrente si è quindi sottoposto a visita specialistica presso l'Azienda S.P. (A.N.) in data 23 maggio 2018, all'esito della quale è risultato esente da patologie psichiatriche accertate dalla Commissione medica.

2. Il Tar per il Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di una verificazione disposta presso la Commissione Sanitaria di Appello del Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare, ha poi accolto il ricorso.

2.1. L'organo verificatore con verbale del 2 ottobre 2018, ha infatti espresso la seguente valutazione: "sostanzialmente acclarata la negatività dell'obiettività psichiatrica in una con il riscontro di una personalità priva di tratti patologici, si ritiene di poter esprimere l''insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità".

3. Contro la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica sicurezza, sulla base di un unico ed articolato motivo di censura.

3.1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 903 del 1983 - erronea valutazione degli atti di causa - invasione della sfera discrezionale dell'Amministrazione - omessa motivazione.

3.1.1. L'Amministrazione appellante evidenzia come l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato sia disciplinato dal regolamento approvato con D.P.R. n. 903 del 1983, successivamente integrato dal D.M. n. 198 del 2003 e modificato dal D.P.R. n. 207 del 2015, per quel che riguarda i requisiti psico-fisici e attitudinali che devono essere posseduti dagli appartenenti agli stessi ruoli.

Il bando del concorso in esame ha quindi recepito tali disposizioni ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati.

3.1.2. In sede di concorso, la Commissione medica preposta a tali accertamenti ha dunque effettuato una valutazione dei requisiti di tipo psico-diagnostico e psichiatrico, avvalendosi anche della collaborazione del Centro di neurologia e psicologia medica del Servizio operativo centrale di Sanità del Dipartimento della Polizia di Stato.

3.1.3. Nel caso specifico, l'appellato è stato sottoposto a valutazione psichica mediante la somministrazione di una batteria di test (costituita da un questionario anamnestico S.C.R.U.B.B.2, dal Questionario di personalità MMP12 RF, dal test BHS - Beck Hopelessness Scale e dallo Z - Test Diapositive) ed un successivo colloquio clinico con un direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato e uno psichiatra della Polizia di Stato.

3.1.4. La diagnosi che ha condotto all'esclusione "-OMISSIS-" è stata basata sui risultati dei 'reattivi mentali' somministrati all'appellato e sul colloquio clinico. Tale valutazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 15, del D.M. n. 198 del 2003, ha pertanto reso l'interessato non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.

3.1.5. Parte appellante sottolinea quindi, oltre che l'accuratezza dell'accertamento e dell'istruttoria svolta dalla Commissione, l'ampia discrezionalità tecnica dell'apprezzamento tecnico-sanitario compiuto al momento della prova e della relativa valutazione.

3.1.6. La sentenza appellata, invece, mediante l'effettuazione di una verificazione che non ha tenuto conto della temporalità dell'accertamento del requisito, ha sindacato l'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica in capo alla stessa Amministrazione, senza che vi fossero indici di irragionevolezza o di errata valutazione tecnica dei presupposti di fatto. In sostanza, la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna motivazione se non la discrepanza tra l'esito della verificazione e l'accertamento concorsuale.

4. L'appellato si è costituito in giudizio il 19 ottobre 2019, chiedendo il rigetto dell'appello, ed ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo l'8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020.

4.1. Anche l'Amministrazione appellante ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo il 24 aprile 2020, anche ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020.

5. Con l'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.

Con la stessa ordinanza, la Sezione ha anche disposto che l'Amministrazione ricorrente depositasse la documentazione afferente al profilo di inidoneità psichica dell'appellato, in particolare quella relativa al verbale di accertamento ed alle relative conclusioni (verbale, valutazioni svolte dalla Commissione ed ogni altra documentazione disponibile).

5.1. L'ordine istruttorio è stato adempiuto unitamente al deposito della memoria dell'Amministrazione del 24 aprile 2020.

6. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 2020, nell'udienza pubblica tenutasi in video conferenza il 14 maggio 2020.

7. Preliminarmente, va osservato che il deposito della documentazione richiesta all'Amministrazione con la citata ordinanza n. -OMISSIS-ha riguardato il verbale della Commissione incaricata della verificazione dal giudice di primo grado (Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica Militare), nonché il verbale della Commissione di concorso sull'accertamento dei requisiti psico-fisici con annesso l'esito dell'esame nEuro psichiatrico del Centro di neurologia e psicologia medica del Servizio operativo centrale di Sanità del Dipartimento della Polizia.

Tale deposito, seppure limitato alla sopradetta documentazione, non può ritenersi, come invece affermato dall'appellato nella sua ultima memoria dell'8 maggio 2020, insufficiente laddove non sono stati prodotti nuovi documenti rispetto a quelli già depositati nel corso del giudizio.

7.1. Ciò che rileva è infatti la constatazione che il giudizio di inidoneità di cui al verbale della Commissione si è formato sulla base di una visita specialistica compiuta da uno specialista, da uno psichiatra e da uno psicologo del Servizio Valutazione neuro-psichica della Polizia di Stato (cfr. esame del 13 aprile 2018).

8. Ciò premesso, l'appello è fondato.

9. L'aspetto dirimente della controversia consiste nella circostanza che il giudizio di verificazione (assunto a fondamento della sentenza di primo grado) sia stato effettuato non tenendo conto che gli accertamenti psico-attitudinali sono tendenzialmente irripetibili e debbono pertanto essere svolti ed avere rilievo all'interno della procedura concorsuale.

9.1. La ragione di tale limite va infatti ricercata non solo nella peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale medico della Polizia di Stato, al quale la normativa vigente ha demandato l'apprezzamento della condizione psichica di un soggetto che intende svolgere i delicati compiti affidati alla stessa forza di polizia, ma anche perché nel corso del tempo la medesima condizione può subire modificazioni, non essendo come altri requisiti fisici costante nel tempo.

9.2. Né in senso contrario può rilevare, per le stesse ragioni esposte, che l'appellato sia risultato idoneo in una selezione per VFP4 nell'Esercito o che, come affermato dallo stesso, siano ignoti i motivi che hanno indotto la Commissione al giudizio impugnato (si è detto dell'allegazione dell'esame specialistico al verbale di inidoneità).

9.3. In sostanza, la metodologia istruttoria seguita dal giudice di primo grado, il quale ha disposto una verificazione al fine di accertare l'inidoneità dell'appellato non appare persuasiva ove riferita ad accertamenti irripetibili interni ad una procedura concorsuale, posto che, a fronte di un giudizio di inidoneità quale quello oggetto del presente giudizio, il difforme esito di una successiva verificazione disposta dal giudice non ha, di per sé, alcun rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure, comunque, inattendibile (ad esempio, per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti -cfr. Cons. Stato, sez. IV, ordinanza cautelare n. 4561 del 2019).

10. D'altra parte, come ha avuto modo di evidenziare la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex multis, sez. IV, n. 117 del 2020 e n. 6668 del 2018), le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti fisici per il reclutamento:

a) sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere superata da pareri pro veritate di segno contrario;

b) sono sindacabili solo ove affette da vizi di legittimità, in presenza dei sintomi più volte evidenziati dalla giurisprudenza amministrativa;

c) per loro natura sono irripetibili e non surrogabili con esami svolti presso strutture estranee all'Amministrazione (che, per la legislazione di settore, non sono dotate di equivalenti competenze), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali in punto di idoneità all'arruolamento, a favore delle preposte strutture, sia per la tutela della par condicio fra gli aspiranti;

d) sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all'uopo preposta.

11. In questo quadro, non risulta condivisibile pertanto l'affermazione del Tar secondo cui "il caso di specie, nell'ambito del quale il contesto censorio emergente dal ricorso, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l'effettuazione della verificazione di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. 9304/2018, che, a mezzo dell'individuazione dell'Organo di verificazione e della Commissione ivi istituita nonché dell'indicazione dei puntuali criteri illustrati, ha tutelato non solo l'interesse del ricorrente a essere sottoposto a una nuova valutazione fisica, ma anche l'interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame".

11.1. Non può infatti essere disattesa la circostanza che, nei concorsi indetti per il reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici eseguito dalla competente Commissione costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, propria dell'organo che l'esegue, sicché la valutazione resa a conclusione di tali espletati accertamenti è insindacabile e può essere messa in discussione solo per l'esistenza di un travisamento dei fatti o di un'evidente illogicità (ipotesi queste ultime che devono essere riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti).

11.2. Nel caso di specie quindi, più che di "fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati", si sarebbero dovuti muovere rilievi in ordine all'evidente illogicità della valutazione effettuata, la quale, come detto, è stata però effettuata da specialisti di settore, peraltro esperti dei profili di impiego nella Polizia di Stato, con una valutazione sintetica che di per sé solo non costituisce motivo di sindacato negativo.

12. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

13. Per la particolarità della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 7942/2019), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità dell'appellato, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il suo stato di salute.

Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2020, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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