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Sentenza

La normativa che prevede il rimborso delle spese del costo del magazzinaggio per...
La normativa che prevede il rimborso delle spese del costo del magazzinaggio per un massimo di trenta giorni, sostenute dal personale della Marina Militare a seguito di un trasferimento, non copre quelle dovute per il trasporto volutamente anticipato rispetto ai detti termini.
T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, Sent., (ud. 20-09-2019) 17-10-2019, n. 11982
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 783 del 2009, proposto da
C.L., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione prot. (...) di data 9.9.2008 del Ministero della Difesa - Ufficio Amministrazioni Speciali, Sezione Addetti Militari, Navali ed Aeronautici con la quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo sdoganamento delle masserizie in occasione del suo trasferimento, nel settembre del 2005, alla sede di New York,
nonché di tutti gli atti presupposti e comunque collegati ivi espressamente compresa la determinazione prot. (...) in data 11.10.2007 del Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Ufficio Amministrazioni Speciali, Sezione Addetti Militari, Navali ed Aeronautiche
e per l'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso suddetto e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per lo sdoganamento delle masserizie in occasione del suo trasferimento, nel settembre del 2005, alla sede di New York per l'ammontare di dollari USA 6550 (seimilacinquecentocinquanta), da convertire in Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quello dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe L.C., Ufficiale della Marina Militare, ha esposto che con determinazione prot. (...) in data 15.7.2005 del Ministero della Difesa - Marina Militare -- Ufficio Generale del Personale, 2 Reparto Impiego Ufficiali, è stato destinato a prestare servizio presso la Rappresentanza Permanente Italiana presso le Nazioni Unite, sede di New York, con periodo di impiego previsto di tre anni.
In ragione della distanza della nuova sede di assegnazione da quella di residenza e della durata dell'impiego il ricorrente aveva dovuto trasferire l'intero nucleo familiare e aveva tempestivamente provveduto alla spedizione delle masserizie ed effetti personali; tuttavia, i passaporti diplomatici ed il nulla osta per l'accreditamento presso il Dipartimento di Stato U.S.A., indispensabili per l'assunzione dell'incarico e lo sdoganamento delle masserizie, non erano stati emessi in tempo ed il ricorrente era dovuto partire, perché ordinatogli dall'Amministrazione di appartenenza, munito soltanto del passaporto di servizio recante un visto rilasciato soltanto il giorno precedente a quello della partenza.
All'atto dell'assunzione dell'incarico, pertanto, in data 26.9.2005, non era stato possibile avviare né la procedura di accreditamento suddetta né la richiesta di rilascio dei modelli "DS-1504" necessari per lo sdoganamento del container con le masserizie del ricorrente, che era stato consegnato soltanto il 24.10.2005, dopo che egli aveva provveduto in data 20.10.2005 al pagamento d'urgenza di complessivi 6.550,00 dollari U.S.A. alle società Maher Terminal Inc. (USD 4.210,00) e MediterraneanShipping (USD 2.340,00), onde evitare ulteriori ritardi ed aggravi di spesa.
In data 8.6.2007 il ricorrente aveva quindi chiesto al Ministero della Difesa il rimborso di tali spese.
Il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Ufficio Amministrazioni Speciali, Sezione Addetti Militari, Navali ed Aeronautici, con nota prot. (...) dell'11.10.2007, impugnata, aveva negato il rimborso, affermando che le spese in questione non erano rimborsabili ed eccedevano i limiti indicati dagli artt. 199 e 201 del D.P.R. n. 18 del 1967, non essendo state dimostrate le cause di forza maggiore enunciate.
In data 4.12.2007 il ricorrente aveva ripresentato l'istanza allo Stato Maggiore della Difesa - 1 Reparto e, con nota prot. (...) del 9.9.2008, anch'essa impugnata, il Ministero della Difesa - Ufficio Amministrazioni Speciali, Sezione Addetti Militari, Navali ed Aeronautici aveva respinto nuovamente l'istanza.
A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 199 e 201 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto, sviamento, illogicità irragionevolezza, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste.
Il ricorrente ha evidenziato che le somme per le quali aveva richiesto il rimborso corrispondevano agli oneri da questi sostenuti a causa del protrarsi dello stazionamento nel porto di New York del container con i suoi effetti personali, dovuto al ritardo con il quale si era provveduto all'accreditamento presso la sede diplomatica.
Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 settembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Secondo quanto disposto dall'art. 199 del D.P.R. n. 18 del 1967, "Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonché di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare può essere spedito in una o più volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia più luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.
Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
- kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione178 o equiparato, nonché per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;
- kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
- kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
- kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio.
L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonché l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni".
La disposizione riportata assicura, quindi, al dipendente trasferito all'estero il rimborso delle spese per il trasporto degli effetti personali anche dei familiari e le spese di magazzinaggio, con la soglia massima dei trenta giorni di deposito.
Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che le spese sostenute per il magazzinaggio e lo sdoganamento avrebbero dovuto essere rimborsate in quanto il ritardo nello scarico delle masserizie era dipeso dal ritardo nell'emissione dei passaporti diplomatici e nella conclusione della procedura di accreditamento presso il Dipartimento di Stato degli USA, essendo egli partito dall'Italia munito unicamente del passaporto di servizio.
Tale assunto, tuttavia, dedotto in modo generico, è rimasto indimostrato, non essendo stato in alcun modo comprovato un ritardo non giustificato nel procedimento di rilascio dei documenti richiesti, dovendosi considerare, di contro, che l'emissione del passaporto diplomatico, richiedendo naturalmente approfondite verifiche, non può certo essere ottenuta con immediatezza.
È invece pacifico che il ricorrente abbia provveduto alla spedizione degli effetti personali con anticipo rispetto alla data della presa di servizio e all'emissione di tali documenti.
Al riguardo, con la nota dell'11.10.2007 impugnata, l'Amministrazione intimata ha motivato il diniego di rimborso delle spese affermando che: "...non essendo dimostrata, ma solo incidentalmente enunciata, la causa di forza maggiore, vengono i presupposti per l'ammissibilità a rimborso delle spese in argomento che, comunque, non potrebbero gravare sul bilancio della Difesa, poiché sostenute per ritardi eventualmente imputabili ad altra Amministrazione. Si fa presente, altresì, che la determinazione di effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie, anticipatamente rispetto all'assunzione dell'incarico (e quindi rispetto allo svolgimento delle incombenze amministrative finalizzate a tale evento), pur essendo encomiabile e condivisibile per una serie di valutazioni (morale, professionale, deontologica), attiene ad una scelta discrezionale che rimane in capo all'interessato (al quale, peraltro, viene concessa l'indennità di sistemazione tesa a sopperire alle spese di insediamento) e non può, in alcun modo, essere causa di una maggiore e non giustificata spesa per l'Amministrazione".
Tale motivazione risulta corretta ed immune dai vizi denunciati, essendo incontestato, come sopra evidenziato, che la spedizione è avvenuta prima della data prevista per la presa di servizio, mentre non risulta, come evidenziato dall'Amministrazione, in alcun modo documentato il dedotto ritardo nel rilascio dei documenti necessari per il trasferimento, che notoriamente richiede un tempo procedimentale congruo per i dovuti accertamenti.
Né risulta in alcun modo che le spese siano, come dedotto nel ricorso, ascrivibili a tale ritardo nell'emissione dei documenti di accreditamento.
Di tale profilo ha dato anche conto, correttamente, l'Amministrazione resistente, rimarcando nella nota impugnata che i documenti relativi al pagamento, oltre ad essere stati prodotti in copia e non in originale, non evidenziavano il nesso di causalità tra i pagamenti effettuati ed il servizio reso ed erano privi delle fatture quietanzate rilasciate dalle società.
Quanto al fatto che la legge prevede il rimborso delle spese di deposito per un periodo massimo di un mese, deve osservarsi che tale disposizione, nell'assicurare il rimborso del costo del magazzinaggio per un massimo di 30 giorni, è finalizzata a coprire gli eventuali ritardi, ma non le spese dovute per il trasporto volutamente anticipato rispetto a tale data, come, nella specie, richiesto dal ricorrente.
Nemmeno rileva, al riguardo, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, il disposto dell'art. 196 del D.P.R. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede che "Il viaggio dei familiari a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente o anche anteriormente, sempre che, in questo ultimo caso, il trasferimento del dipendente abbia poi effettivamente luogo"; la norma, infatti, come si evince dal suo tenore letterale, concerne il viaggio dei familiari, e non la spedizione delle masserizie.
Infine, non può farsi riferimento alle pronunce del Consiglio di Stato richiamate dal ricorrente a sostegno della propria tesi (Consiglio di Stato, sentenze nn. 2159/2012 e 5052/2017), in quanto le stesse hanno ad oggetto il rimborso delle maggiori spese sostenute per l'utilizzo di mezzo diverso da quello ferroviario ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L. n. 836 del 1973, che qui non è in discussione.
In conclusione il ricorso va respinto.
La peculiarità della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente FF
Roberta Cicchese, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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