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Sentenza

Eredi di un maresciallo luogotenente, deceduto in servizio presso l'Ufficio circ...
Eredi di un maresciallo luogotenente, deceduto in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera, impugnano il provvedimento di reiezione della domanda di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo.
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., (ud. 08-05-2019) 01-06-2019, n. 456


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Scotti, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, Ministero dell'Economia e Finanza - Comitato di Verifica delle Cause di Servizio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Direttore della 5^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-posizione n.-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-con il quale sono state rigettate le domande presentate in data -OMISSIS-con le quali veniva richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte;

b) del parere n. -OMISSIS- posizione n.-OMISSIS-- adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con cui, preso atto del processo verbale della Commissione medica ospedaliera ed esaminata la documentazione medica, si è ritenuto che la patologia del suddetto non sia dipendente da causa di servizio;

c) del processo verbale mod. -OMISSIS- del -OMISSIS-della CMO di Taranto, nella parte in cui dovesse essere interpretato come ostativo al riconoscimento della causa di servizio;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori Roberto Scotti e Domenico Mutino, quest'ultimo solo alla chiamata preliminare;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 30/10/2018, le sigg.re -OMISSIS-, nella qualità di eredi del maresciallo luogotenente-OMISSIS--, deceduto in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera-OMISSIS-, impugnano il provvedimento in epigrafe di reiezione della domanda di riconoscimento, ai sensi del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo.

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa risulta quanto segue:

- in data -OMISSIS-, il defunto maresciallo -OMISSIS- ha presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo, per la seguente infermità: "cardiopatiaischemica dilatativa con sottoposizione ad angioplastica coronarica con impianto di stand";

- in data -OMISSIS-, i competenti organi del Corpo di appartenenza hanno espresso giudizio di idoneità al servizio del sottufficiale, con la sola esclusione del servizio in mare e, quindi, con destinazione a terra presso la Stazione-OMISSIS-;

- in data -OMISSIS-, al maresciallo è notificato il rigetto della precedente richiesta di trasferimento ed assegnazione temporanea presso la più comoda sede-OMISSIS-, coincidente con il luogo di residenza;

- l'attività di servizio prosegue sino al-OMISSIS-, quando le condizioni di salute del maresciallo subiscono un ulteriore aggravamento cui conseguono il ricovero presso una struttura ospedaliera in data -OMISSIS-, un intervento di inserimento di doppio bypass arteria mammaria in data -OMISSIS-e, infine, il decesso in data -OMISSIS-;

- in data 19/2/2014, su impulso delle eredi del congiunto defunto, la Commissione medica ospedaliera di Taranto ha giudicato il militare affetto da "cardiopatia ischemica dilatativa sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto evoluta in exitus", ritenendola ascrivibile alla Categoria 1;

- in data -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere, dichiarando di non poter riconoscere dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte dal militare defunto;

- in data 28/8/2018, il Ministero della Difesa ha notificato il decreto impugnato con cui, sul presupposto della non dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, è stata respinta la richiesta di concessione dell'equo indennizzo.

1.2. In diritto, parte ricorrente deduce i motivi di seguito rubricati:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 14 e 16del D.P.R. n. 461 del 2001, dell'art. 6 della L. n. 15 del 2005, dell'art. 58 del D.P.R. n. 686 del 1957 e dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 - violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 cost. - eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa ovvero erronea valutazione e travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illegittimità derivata.

Gli atti impugnati sarebbero affetti da difetto di motivazione e d'istruttoria, non avendo preso in alcuna considerazione lo specifico quadro clinico e la tipologia del servizio prestato dall'istante.

Invero, il Comitato di verifica si sarebbe limitato a richiami generici e inidonei a supportare l'approdo di segno negativo, non risultando sufficientemente e puntualmente illustrate, anche con richiami alle acquisizioni della scienza medica, le ragioni per le quali il servizio prestato dal richiedente sia stato considerato ininfluente ai fini della genesi e dello sviluppo degli eventi patologici che, in ultima istanza, hanno portato alla morte dell'interessato.

- Violazione dell'art. 7 - 1 del D.P.R. n. 461 del 2001- eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti.

Sarebbe stata omessa qualsivoglia notifica o comunicazione relativa alla trasmissione degli atti al Comitato, secondo quanto richiesto dalla richiamata previsione di legge, con conseguente illegittimità dell'intero procedimento.

- Violazione dell'art. 14 - 1 del D.P.R. n. 461 del 2001- eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti.

Sarebbero stati violati i termini endoprocedimentali previsti dall'art. 14 - 1 del D.P.R. n. 461 del 2001.

- Violazione degli artt. 7 e 10-bis, art. 21 octies, comma 2 L. n. 241 del 1990 nonché art. 14 - 1 del d.p.r. n.

461/2001- eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti.

Il decreto di rigetto sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

2. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso, eccependosi in limine il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Alla pubblica udienza dell'8/5/2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della ragioni che seguono.

5. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur pregevolmente esposta dalla difesa erariale.

Al riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità al tradizionale orientamento di questo T.A.R. secondo cui "il Comitato per la verifica delle cause di servizio è legittimato passivamente nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente, perché l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta a recepire e a far proprio il parere da esso espresso, in quanto organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente, sicché detto parere è (normalmente) vincolante per l'amministrazione datrice di lavoro che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale, con obbligo specifico di motivazione in caso di scostamento" (T.A.R. Basilicata, 2 gennaio 2018, n. 1; Id. 6 luglio 2017, n. 466; Id., 6 febbraio 2017, n. 129; Id., 28 marzo 2015, n. 185).

6. Passando all'esame del merito, va accolto il primo motivo di ricorso relativamente alle censure di insufficiente motivazione del provvedimento impugnato.

Occorre premettere che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, gli accertamenti in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta da pubblico dipendente rientrano nella discrezionalità tecnica dell'organo preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto in grado di incidere sulla valutazione medico legale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3394 del 21/06/-OMISSIS-).

Nel caso di specie risulta integrato tale ultimo caso.

In effetti, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsa al militare defunto con la motivazione di seguito compendiata: "cardiopatia ischemica dilatativa sottoposto ad angioplastica coronarica con impianto evoluta in exitus non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può: derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Al riguardo, ritiene il Collegio che lo specifico quadro clinico e la tipologia del servizio prestato dall'istante non siano stati adeguatamente considerati dal Comitato di verifica delle cause di servizio, il quale si è limitato a richiami generici e inidonei a supportare l'approdo di segno negativo. Non risultano, in particolare, sufficientemente e puntualmente illustrate le ragioni per le quali il servizio prestato dal militare, desumibile dalla compendiosa documentazione acquisita agli atti a seguito di istruttoria, sia stato considerato ininfluente, anche soltanto in termini di concausa efficiente e determinante (art. 64 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1072), ai fini della genesi e dello sviluppo del richiamato evento patologico.

La carenza motivazionale è vieppiù significativa se si considera che, malgrado l'insorgenza di gravi disturbi cardiaci a partire dal novembre -OMISSIS- il -OMISSIS- è stato mantenuto in servizio sostanzialmente sino al momento del decesso, intervenuto agli inizi del -OMISSIS-, con l'onere di raggiungere la sede di lavoro a notevole distanza dal luogo di residenza.

In tal senso, sarebbe stato necessario, da parte dell'organo tecnico, esplicitare le ragioni per le quali la perdurante attività di servizio svolta dal militare già in precario stato di salute, pur volendo prescindere, dunque, dalle concrete caratteristiche del servizio, non abbia spiegato una qualche incidenza eziologica, anche in termini concausali, sull'aggravamento della patologia per cui è causa e sulla causazione dell'exitus finale.

In assenza di qualsivoglia indicazione al riguardo, deve ritenersi che la motivazione del provvedimento negativo risulta carente e non verificabile in un fondamentale passaggio logico, con conseguente illegittimità del diniego impugnato.

7. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura di segno procedimentale e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni intimate.

8. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone nominate.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Paolo Mariano, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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