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Sentenza

In ambito militare la qualifica di
In ambito militare la qualifica di "eccellente" contenuta in una precedente scheda valutativa non può costituire garanzia dell'assegnazione della corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi non essendo il compilatore allo stessa vincolata.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 03-06-2019, n. 1266
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2015, proposto da

F.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Adriano Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Calvi, 2

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1;

Scuola Militare Teuliè, non costituita in giudizio;

nei confronti

R.C. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della scheda valutativa del 23 settembre 2015, con cui è stato attribuito al ricorrente il giudizio di "superiore alla media", nonché degli atti presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 maggio 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso ritualmente proposto il sig. F.D., Sottotenente dell'Esercito Italiano, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la scheda valutativa emessa in data 23.9.2015, riferita al periodo 1.9.2014 - 30.8.2016, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, e ciò in riferimento all'espresso giudizio di "superiore alla media", anziché "eccellente", giudizio ottenuto dal ricorrente nelle schede dei precedenti cinque anni.

Il ricorrente ha, inoltre, proposto domanda risarcitoria per il danno economico dovuto al mancato aumento di stipendio correlato all'altrettanto mancata promozione da capitano a maggiore, nonché il pregiudizio connesso all'impossibilità di accedere agli impieghi presso gli organismi internazionali, presso i reparti particolari dell'Esercito, la partecipazione ai corsi di alta specializzazione della Forza Armata e di Ufficiale del Genio, i quali abilitano ad esercitare la funzione di istruttore militare.

A fondamento dell'impugnazione sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, degli artt. 3, 10 bis e 24 della L. n. 241 del 1990; della normativa vigente in materia di redazione della documentazione caratteristica (L. n. 1695 del 1962, D.P.R. n. 1431 del 1965, D.Lgs. n. 66 del 2010, artt. 688 e 699 del D.P.R. n. 90 del 2010, D.P.R. n. 164 del 2008 con relative "istruzioni" del 25.11.2008 e direttiva del 23.12.2008 e successive circolari esplicative); eccesso di potere per carenza assoluta, apoditticità, illogicità e contraddittorietà della motivazione; sviamento, contraddittorietà; illogicità, perplessità; travisamento dei fatti; ingiustizia grave e manifesta.

In sintesi, il ricorrente ha lamentato che sarebbe illogico un giudizio privo di esplicazione delle ragioni poste a fondamento di una presunta flessione di rendimento fondata su una motivazione apparente, trasfusa nell'affermazione secondo cui egli risulterebbe "dotato di un carattere sanguigno" e che avrebbe "dovuto controllare la naturale impulsività (...) riuscendo ad assolvere scrupolosamente i propri compiti". Sarebbe stato, di contro, necessario esternare in modo compiuto e approfondito i motivi della valutazione deteriore rispetto a quella massima.

2) Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e sviamento.

Il ricorrente ha soggiunto che l'illogicità della valutazione discenderebbe, inoltre, dalla circostanza di essere stato l'unico ufficiale comandante di plotone allievi ad aver ottenuto il giudizio para-apicale "superiore alla media" addirittura dal 1996, mentre tutti i suoi colleghi avrebbero riportato il giudizio "eccellente".

Oltre a ciò, è stato censurato il conferimento di mansioni dequalificanti e meramente esecutive (es. spostare arredamenti; controllare la consegna ed il ritiro della biancheria degli allievi inviata in lavanderia, cfr. pag. 8), consone al personale di truppa e non agli ufficiali direttivi.

3) Eccesso di potere per sviamento e travisamento.

Il ricorrente ha, in ultimo, stigmatizzato all'approssimazione della valutazione impugnata, sintetizzata dalla qualifica di genio pontiere anziché di genio guastatore, ruolo ricoperto in realtà dal ricorrente.

Si è costituito, con memoria formale, il Ministero della Difesa, che ha depositato in data 18.1.2017 gli atti relativi alla valutazione oggetto del contendere.

In vista dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 14 maggio 2019, le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.

In particolare:

- nella memoria dell'11.4.2019 il ricorrente ha evidenziato che l'abbassamento della valutazione avrebbe potuto trovare fondamento per aver denunciato, in alcune relazioni, "episodi di nonnismo" (cfr. pag. 2); ha riepilogato gli incarichi attribuiti successivamente al deposito del ricorso; ha sottolineato di aver sempre ottenuto, successivamente alla valutazione impugnata, il giudizio di "eccellente", ma che la pregressa vicenda avrebbe determinato la sua esclusione "dalla selezione per entrare nelle forze speciali (incursori)" (cfr. sempre pag. 2);

- nella memoria del 23.4.2019 l'Amministrazione ha richiamato l'ampia discrezionalità che caratterizzerebbe la valutazione impugnata e la complessiva logicità del giudizio contestato dal ricorrente.

All'udienza pubblica del 14 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno i primi due motivi, che, per affinità tematica, possono essere esaminati in maniera congiunta.

Con riguardo alla dedotta illogicità del giudizio di "superiore alla media" rispetto a quello - di tenore massimo - attribuito nei cinque anni precedenti, occorre richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come le valutazioni relative ai periodi anteriori, connotate da giudizi di eccellenza, non possano costituire un fattore di autovincolo per il compilatore ("la qualifica di "eccellente" non può costituire garanzia dell'assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l'attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore di "superiore alla media", cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4076).

Neppure può ritenersi vincolante o condizionante il parallelo condotto tra l'impugnata scheda di valutazione e il rapporto informativo del 16.10.2014 (unitamente alle relazioni di servizio del 23.9.15 e del 23.11.15), dal momento che, in questo secondo caso, la valenza indicativa dell'apprezzamento sul rendimento professionale è limitata ad un periodo più breve (superiori a 60 giorni e inferiore a 180) o per giudizi aventi ad oggetto periodi di tempo più lunghi o più brevi di 60 giorni, ma nel caso in cui il valutando frequenti corsi di istruzione o venga sospeso dall'impiego, o quando si tratti di valutare servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale, personale richiamato dal congedo, servizi in tempo di guerra.

La diversità strutturale e funzionale tra la scheda di valutazione e il rapporto informativo risulta anche dalla loro diversa conclusione, tenuto conto che nel primo caso viene espresso un giudizio finale ("eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente", ai sensi art. 2 del capitolo I delle Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle forze armate), mentre il secondo documento si conclude con un giudizio complessivo.

Ora, nel predetto rapporto informativo del 16.10.2014 si legge testualmente che "il sottotenente F.D. è un ufficiale dalle ottime qualità fisiche, morali e di carattere, molto motivato e disciplinato, ha profuso sia negli studi sia nelle attività pratiche, un elevatissimo impegno, conseguendo risultati ottimi. Trattasi di ufficiale assolutamente affidabile in possesso di eccellenti qualità complessive ed animato da una convinta motivazione al lavoro".

Tali conclusioni non sono state, ad avviso del Collegio, contraddette dalla scheda valutativa impugnata, risultando puntualmente confermate le qualità fisiche, morali e di carattere che contribuiscono, unitamente ad un ottimo livello di preparazione tecnico-professionale, al raggiungimento di risultati rilevanti e di un rendimento ottimo.

Del resto, che il ricorrente - ancorché giudicato, solo per un anno, "superiore alla media" e non "eccellente" - riscuota pieno affidamento nella sua Amministrazione è indirettamente provato dall'elencazione degli incarichi indicati nella sua memoria conclusiva (partecipazione alla missione Eunavfor Med - Op. Sophia in Roma, come ufficiale addetto alla pianificazione del Genio Militare, e ciò nell'ambito dell'emergenza migranti provenienti dalla Libia; comandante di complesso minore, durante l'Operazione "Sabina 2", nell'ambito della gestione dell'emergenza Sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016).

E - ancora più eloquente - va considerata la circostanza che le schede successive abbiano sempre riportato il giudizio di eccellenza, e che la valutazione caratteristica relativa all'anno successivo a quello oggetto di contestazione sia stata ottenuta in esito ad un giudizio espresso, quale "2 Revisore/Compilatore", da un ufficiale (col. Gioacchino Violante) che aveva espresso un giudizio para-apicale nell'ambito del procedimento definito con l'emissione dell'atto impugnato.

Segno inequivocabile, quest'ultimo, dell'infondatezza dell'assunto secondo cui vi fosse un "disegno" volto a rallentare la carriera del ricorrente o, peggio, a punirlo per condotte senz'altro commendevoli (come la denuncia di episodi di nonnismo).

Si è, dunque, nella specie realizzato ciò che i valutatori avevano pronosticato, e cioè che "la costanza delle predette qualità, unitamente ad una maggiore propensione all'agire di iniziativa, anche in assenza di specifici compiti, potranno garantire al S. Ten. D. il perseguimento di risultati più lusinghieri ed alla sua portata".

È, perciò, frutto di enfatizzazione l'assunto secondo cui la valutazione contestata sarebbe dipesa dalla notazione sul "carattere sanguigno" che contraddistinguerebbe il ricorrente.

Invero, nella specie è stata registrata una lieve - ma fisiologica - flessione nel rendimento professionale, del tutto accettabile e immune da irragionevolezza se rapportata all'età ancora giovane del ricorrente al momento della valutazione (34 anni) e al potenziale, lungo, sviluppo della sua carriera, certamente non pregiudicabile per effetto di un momentaneo appannamento.

Parimenti infondato è il terzo, ed ultimo, motivo.

È, infatti, irrilevante l'imprecisione nell'indicazione, sul frontespizio della scheda valutativa, della qualifica di "pontiere" anziché "guastatore", dovendosi, sul punto, ritenere persuasiva l'opposizione dell'Amministrazione secondo cui si sarebbe trattato di un mero refuso, "ininfluente nella valutazione e nella redazione del giudizio in quanto (...) nell'incarico di comandante di plotone allievi hanno tutte le medesime competenze e attribuzioni, indifferentemente dall'Arma/Specialità di provenienza" (cfr. controdeduzione allegata alla relazione del primo revisore).

Infine, alla luce dell'infondatezza del ricorso va respinta la domanda risarcitoria, peraltro neppure coltivata in giudizio.

L'art. 1223 del codice civile ha fissato la regola generale secondo cui il danno patrimoniale è risarcibile solo in quanto conseguenza immediata e diretta di un comportamento antigiuridico.

L'atto valutativo oggetto del contendere, tuttavia, non è altro che l'espressione dell'interesse organizzativo dell'Autorità pubblica, rispondendo ad esigenze di controllo e di monitoraggio dell'attività del personale militare. Ma anche ove si considerasse l'atto valutativo come uno strumento di gestione dei dipendenti dell'Amministrazione, al quale rapportare l'interesse del singolo (a questo punto facendo recedere gli obiettivi e la funzione della pubblica organizzazione militare), l'eventuale danno patrimoniale, in caso di illegittimità del documento caratteristico, sarebbe solo diretto, ma non immediato ai sensi dell'art. 1223 del codice civile.

Nel caso di specie il pregiudizio per le prospettive di avanzamento di carriera è rimasto nell'alveo della mera possibilità, non avendo il ricorrente dato prova di un riscontro immediato e concreto. Difetta, pertanto, il presupposto oggettivo del danno ingiusto, concreto, attuale, ascrivibile ad una condotta illecita della pubblica Amministrazione.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni e la permanenza di un rapporto fiduciario tra l'Amministrazione della Difesa ed il ricorrente, considerato un militare serio ed affidabile, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Angelo Fanizza, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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