Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Bersagliere contesta l'assegnazione, quale volontario di truppa in servizio perm...
Bersagliere contesta l'assegnazione, quale volontario di truppa in servizio permanente (immesso in ruolo a seguito di concorso), alla sede di Trapani (6 reggimento Bersaglieri).
T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., (ud. 29-05-2019) 30-05-2019, n. 766
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2019, proposto da

F.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Racanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo, n.97;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del Provvedimento Pianificazione per la 1 assegnazione dei neo VSP provenienti dai VFP4-2 immissione 2010, in 2 rafferma Prot MS e2409 reg 2019 00333684 Cod identificativo (...) ind.cl 5.3.9, in data 16.4.2019, comunicato in data 18.4.2019, con il quale veniva comunicato al ricorrente l'assegnazione al 6 reggimento Bersaglieri di Trapani;

nonché ove necessario del Provvedimento Prot. (...) del 18.4.2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente contesta, questa in estrema sintesi la pretesa fatta valere, la sua assegnazione, quale volontario di truppa in servizio permanente (immesso in ruolo a seguito di concorso), alla sede di Trapani (6 reggimento Bersaglieri).

Esponendo che la moglie è orfana di padre ed accudisce l'anziana madre e che, dopo l'addestramento quale arruolato volontario nel 2010, è stato trasferito presso il 9 Reggimento Fanteria "Bari", in Trani sede ove presta servizio da oltre dieci anni (ed ambisce a restare), censura la sua assegnazione deducendo:

La violazione e falsa applicazione della L. n. 226 del 2004 e SMI e del D.P.R. n. 113 del 2005, l'eccesso di potere per violazione del Bando di concorso e della circolare Prot. (...), in data 22.7.2010, nonché per contrasto e contraddittorietà con il provvedimento di immissione in SPE ;

Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto assoluto di motivazione.

Reclama l'assegnazione alla sede di Trani o ad altra prossima al luogo di residenza.

All'udienza camerale del 29.5.2019, la causa è stata trattenuta in decisione, risultando compiutamente istruita e pronta per la definizione.

Il ricorso è infondato.

L'assegnazione del personale militare, infatti, nei casi di immissione in ruolo a seguito di concorso, non può che avvenire in base alla graduatoria (in essa comprese le eventuali cause di preferenza, quali il coniugio con prole, nella quale il ricorrente non rientra) ed in relazione alle sedi disponibili.

Il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato la violazione di tali criteri (gli unici vincolanti), restando in materia applicabile il principio secondo cui i bisogni personali e familiari del privato, nel bilanciamento degli interessi, restano subordinati alla cura dell'interesse pubblico di cui è titolare l'Amministrazione militare.

A ciò si aggiunga che la scelta, libera e volontaria, del ricorrente, di arruolarsi nell'Esercito, implica che lo stesso sia ben consapevole delle limitazioni che una siffatta determinazione comporta alle libertà di circolazione e di stabilimento. Il principio per cui l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume- di norma - rilevanza di mero fatto, e come tale non è tutelato. Sicché, in definitiva la pretesa del ricorrente a prestare il proprio servizio lì dove risiede la propria famiglia, è priva fondamento.

Del tutto inconferenti, pertanto, sono le doglianze dedotte.

Da un lato, infatti, al di là della rubrica del primo motivo di ricorso, non viene dedotta la contrarietà dell'atto impugnato né ad una specifica clausola del bando né alle disposizioni della citata legge, bensì alla circolare sopramenzionata che, come chiarito dall'Amministrazione, non si applica all'ipotesi in esame (riguardando le ipotesi di corsi eventuali successivi all'immissione in ruolo); dall'altro, attesa la natura vincolante dei criteri da seguire per l'assegnazione a prima sede, la puntuale motivazione è irrilevante, risultando necessario verificare solo che essi siano stati correttamente applicati.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese di lite che liquida in Euro 500,00, oltre accessori, se dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza