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Sentenza

Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove conc...
Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono l'espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 07-03-2019) 19-03-2019, n. 1796

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2013, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Studio Luponio in Roma, via M. Mercati, 51;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione per L'Accertamento Attitudinale dei Candidati non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04659/2012, resa tra le parti, concernente esclusione concorso per reclutamento 84 sottotenenti in servizio permanente effettivo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Orazio Abbamonte per delega dichiarata di Luigi Maria D'Angiolella e l'Avvocato dello Stato Paolo Marchini;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

-OMISSIS-, maresciallo dell'Esercito, ha partecipato nel 2011 al concorso per titoli ed esami per la nomina di Sottotenenti del ruolo speciale.

Dopo aver superato la prova scritta e quelle fisiche il predetto è stato però ritenuto non idoneo ai test attitudinali e quindi escluso dalla selezione.

Il sottufficiale ha impugnato il provvedimento di esclusione con ricorso avanti al TAR Lazio, seguito da motivi aggiunti proposti avverso l'atto di approvazione della graduatoria finale.

Con la sentenza breve in epigrafe indicata l' adito Tribunale ha però respinto le impugnative.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello oggi in esame dal soccombente che ne ha chiesto l'integrale riforma, deducendo articolati motivi di impugnazione.

Si è costituita in resistenza l'Amministrazione della Difesa che ha insistito per il rigetto dell'appello.

All'udienza del 7 marzo 2019 l'appello è stato spedito in decisione.

L'appello è infondato e va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Come risulta dagli atti, l'appellante al termine della valutazione attitudinale ha riportato una valutazione di "scarso" nelle seguenti caratteristiche attitudinali : adattabilità/flessibilità; aspettative e aspirazioni professionali afferenti all'area della adattabilità al contesto militare; abilità comunicativa afferente all'area relazionale quale Ufficiale del ruolo speciale.

Sotto un primo profilo l'appellante, richiamando i contenuti della perizia di parte depositata in primo grado, tende a mettere in rilievo le aporie che, a suo dire, viziano il giudizio negativo formulato dalla Commissione e, di conseguenza, l'inattendibilità della complessiva valutazione.

In sostanza, secondo l'appellante, la Commissione ha valorizzato negativamente alcuni risultati dei test che invece non possono essere considerati indice di deficienze attitudinali.

Il mezzo non è fondato.

In linea generale, secondo una consolidata giurisprudenza, le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, costituiscono l'espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità attitudinale dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto.

Pertanto, l'indagine del g.a. in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all'idoneità psico-attitudinale dei candidati va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite.

Ciò non vuol dire che i giudizi della Commissione siano sindacabili solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, essendo ormai acquisito che il Giudice può procedere anche mediante la verifica intrinseca dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.

Ciò premesso, alla luce delle censure dedotte nel ricorso di prime cure e alla luce delle argomentazioni desumibili dalla perizia di parte ivi depositata - non potendosi ovviamente tenere conto degli argomenti in parte nuovi versati per la prima volta in appello - non sembra al Collegio che il ricorrente sia pervenuto a contrastare adeguatamente l'attendibilità del giudizio tecnico formulato dalla Commissione.

In effetti, dalla documentazione versata dall'amministrazione emerge che il candidato - nonostante il riscontrato tentativo di fornire una immagine molto positiva di sé stesso desumibile dal punteggio conseguito nel test EQ1.i - ha comunque conseguito nel test BFQ-2 valori assai inferiori alla media nelle voci relative alla scrupolosità ( Sc) e all'apertura all'esperienza (Ae), risultando in definitiva non in possesso di adeguata capacità a gestire il mutamento delle situazioni o il rapporto con circostanze diverse rispetto agli schemi usuali.

Dal momento che - come dimostra l'Amministrazione - punteggi esigui nelle voci in considerazione sono indice di scarsa adattabilità a situazioni nuove o impreviste, ne consegue l'incoerenza del profilo attitudinale del candidato rispetto a quanto richiesto nelle Direttive tecniche per il profilo professionale in questione ( in termini di disponibilità a cogliere e gestire prontamente il mutare delle situazioni).

In altri termini, nell'ottica della Commissione la cautela e la metodicità ( pur non costituendo in assoluto qualità negative) ove spinte oltre un determinato livello risultano incongrue rispetto all'atteggiamento caratteriale richiesto ad un Ufficiale dalle Direttive tecniche applicabili.

Trattasi - a giudizio del Collegio - di una valutazione che si rapporta in modo del tutto adeguato ai criteri di valutazione imposti dal bando e dalle connesse direttive e nella quale, come si è detto, non ergono profili di inattendibilità, atteso che nei concorsi le rilevazioni attitudinali non hanno valore assoluto, ma rapportato ai dati salienti, previamente fissati, del profilo professionale da ricoprire.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante rileva che le ulteriori carenze attitudinali desunte dalla Commissione in base al questionario informativo compilato dal candidato, si pongono in stridente contrasto con i giudizi elogiativi conseguiti dal maresciallo -OMISSIS- nel coro della sua carriera.

In particolare il giudizio espresso costantemente nel tempo dai valutatori ( ad es. in tema di capacità comunicativa) in sede di redazione delle note caratteristiche smentisce le conclusioni opposte cui è pervenuta alla Commissione.

Il mezzo è infondato.

Nel caso in esame, in primo luogo, risultano non pertinenti i riferimenti agli elogi conseguiti sul campo dall'appellante in occasione dei vari e delicati servizi prestati: non è infatti in discussione il valore professionale del sottufficiale quanto piuttosto invece la sua attitudine a ricoprire il ( diverso) posto messo a concorso.

Quanto alle note caratteristiche, deve ricordarsi che le stesse hanno valore relativo, nel senso che le valutazioni dei compilatori si rapportano - di necessità - al grado rivestito dal valutato e alle connesse responsabilità.

Diversamente da come sostiene l'appellante, esiste peraltro una ontologica differenza tra i requisiti professionali e attitudinali richiesti rispettivamente ad un Ufficiale o a un Sottufficiale, sia pure pervenuto all'apice della carriera e sempre qualificato come "eccellente".

E quindi doti caratteristiche ritenute ottimali in capo ad un Maresciallo possono ben risultare non del tutto adeguate ( specialmente nelle prospettive di sviluppo del percorso professionale) ove rapportate a quelle richieste ad un Ufficiale.

D'altra parte, venendo in rilievo un arruolamento in posizione nuova, evidentemente la valutazione della Commissione tecnica non poteva essere condizionata dalle note caratteristiche conseguite dall'appellante nel pregresso svolgimento di diversa carriera, essendo chiaro che i due giudizi ( valutazione attitudinale in sede concorsuale da parte della Commissione; valutazione dei superiori sul servizio prestato) hanno finalità e parametri di riferimento del tutto eterogenei.

Dal momento che, quindi, le doglianze dedotte col mezzo in rassegna non evidenziano in realtà alcuna reale aporia nel giudizio finale della Commissione, anche questo mezzo va respinto.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'appello risulta, come si è detto, infondato e va come tale rigettato.

Le spese del grado vanno compensate, avuto riguardo alla complessità della prima delle questioni trattate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Le spese del grado sono compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare .............

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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